
Disposizioni su pesca del pesce spada
E’ stato pubblicato il Regolamento UE n. 2107 del 15 novembre 2017 che stabilisce le misure di gestione e di controllo per la conservazione dei tonnidi.
Desideriamo segnalare in particolare la sezione relativa alla pesca del pesce spada del Mediterraneo compresa tra gli articoli dal 20 al 26.
Nello specifico si evidenziano due disposizioni che modificano i periodi di divieto della pesca (art. 23) e la taglia minima (art. 24).
Con riferimento ai periodi di divieto di pesca, il regolamento n. 2107 all’art. 23 prevede che “Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato (come specie bersaglio o cattura accessoria), tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi dal 1 al 31 marzo e dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno”. I mesi di gennaio e febbraio sono pertanto riaperti alla pesca
Per quanto riguarda la taglia minima, l’art. 24 riporta testualmente che “Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita di pesce spada del Mediterraneo di lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa)”
Cagliari, 4 gennaio 2017